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NO AI CAMPI, SI ALLE PERSONE

ESENZIONE VISTO

Estensione visto e estensione passaporti

I cittadini ucraini sono ESENTI VISTO per l'ingresso in Italia per un periodo di 90 giorni.

 Passaporti dei cittadini ucraini sono automaticamente rinnovati per 5 anni. 

Arrivo in italia senza documenti

Arrivo in Italia senza documenti - rilascio certificati

All’arrivo in Italia, se sprovvisto di passaporto o altro documento di identità, potrai recarti presso le sedi Consolari dell’Ambasciata Ucraina in Italia. Ti verrà rilasciato un certificato di identità della validità di 6 mesi.

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Dichiarazione di presenza

Dichiarazione di presenza

Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia occorre effettuare la Dichiarazione di presenza.





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Protezione Temporanea

Richiesta di permesso per protezione temporanea

La protezione temporanea si applica in favore delle persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.



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Protezione speciale

Richiesta di protezione internazionale o speciale

Status di rifugiato (artt. 7- 13 Dlgs 251/2008 ): concesso alle vittime di Persecuzione politica per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale, opinione politica.

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Motivi famigliari

Richiesta di permessi di soggiorno per motivi famigliari

Procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per “coesione familiare” ex art. 30 T.U.I.




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Sanatoria

Aggiornamenti in tema di sanatoria e la domanda di cittadinanza

Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di sanatoria, è consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari. 

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1. ARRIVO IN ITALIA SENZA DOCUMENTI / RILASCIO CERTIFICATO DI IDENTITA' 

All’arrivo in Italia, se sprovvisto di passaporto o altro documento di identità, potrai recarti presso le sedi Consolari dell’Ambasciata Ucraina in Italia. Ti verrà rilasciato un certificato di identità della validità di 6 mesi.

QUANDO

All’arrivo in Italia SE SPROVVISTO DI PASSAPORTO/DOCUMENTO DI IDENTITA’

DOVE

Consolato Generale d’ Ucraina a Milano (competente per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto),

via Ludovico di Breme, 11, Milano,

tel: + 39 02-80-13-33

Ufficio consolare dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia (competente per Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Repubblica di Malta, Repubblica di San Marino)

Via Monte Pramaggiore, 13 00141 – Roma

tel: + 39 06 820 03 641

COME

Chiamare numero di telefono di riferimento / consultare siti web

COSA PORTARE

fototessere

MODULISTICA

N.A

ESITO

Rilascio certificato di identità della durata di 6 mesi

NOTE

N.A.

Normativa/fonti di riferimento: Nota del 03.03.2022 dell’Ambasciata d’ Ucraina in Italia

SCARICA IL DOCUMENTO




2. DICHIARAZIONE DI PRESENZA 

All’arrivo in Italia, se sprovvisto di passaporto o altro documento di identità, potrai recarti presso le sedi Consolari dell’Ambasciata Ucraina in Italia. Ti verrà rilasciato un certificato di identità della validità di 6 mesi.

QUANDO

Entro 8 giorni dall’arrivo in Italia

DOVE

Comune di PARMA: Questura di Parma / Ufficio Immigrazione,

via Chiavari n. 15, 08.30/13.30

tel. 0521219566

Provincia di PARMA: qualsiasi stazione dei Carabinieri (orari d' Ufficio)

SCOPRI DOVE

COME

Accesso libero

COSA PORTARE

·      Passaporto O Carta di identità O Certificato di identità rilasciato da Consolato

·      Dichiarazione di presenza

·      Dichiarazione di ospitalità corredata da:

o    Documento di identità di chi ospita

o    Contratto affitto/comodato/ O titolo di proprietà dell'immobile presso cui si è ospitati

in presenza di FIGLI MINORI:

·      Certificato di nascita (anche non legalizzato) E/O Passaporto del minore

In assenza del certificato di nascita occorre accertare il legame genitoriale presso l’Ambasciata ucraina e procedere con l’iscrizione del/dei minore/i nel passaporto del genitore.  

MODULISTICA

SCARICA LA DICHIARAZIONE DI PRESENZA

SCARICA LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

ESITO

Rilascio certificato di presenza timbrato

NOTE

Normativa/fonti di riferimento: Circolare della Questura di Parma del 11/3/2022)

SCARICA IL DOCUMENTO


3. RICHIESTA DI PERMESSO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

La protezione temporanea si applica in favore delle persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 appartenenti alle seguenti categorie:

  • cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e i loro familiari * ;
  • apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e i loro familiari;
  • apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

* Si considerano FAMIGLIARI:

  1. il coniuge o il partner non legato da vincoli di matrimonio stabile con l’interessato/a
  2. i figli o figlie minorenni non sposati dell'avente diritto alla protezione temporanea o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
  3. figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale
  4. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

Per tutte le categorie da a) a d) occorre che siano:

  1. soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare, preventivamente validata, ove possibile, dalla competente rappresentanza consolare straniera, anche in deroga all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
  2. conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all’afflusso massiccio di persone sfollate;
  3. totalmente o parzialmente, nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all’afflusso massiccio di persone sfollate, dipendenti dall'avente diritto alla protezione temporanea.

CASI DI ESCLUSIONE:  la protezione temporanea è esclusa, in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalità:

  • quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso: 
  1. a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità così come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, così come recepiti dall'ordinamento interno; 
  2. b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto della gravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica; 
  3. c) atti contrari ai princìpi e alle finalità delle Nazioni Unite. 
  • che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica. 
  • quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUI (ESPULSIONE MINITERIALE).

QUANDO

A partire dall’11 Marzo 2022,  ENTRO 90 GIORNI dall'ingresso in Italia

DOVE

Questura di Parma / Ufficio Immigrazione,

via Chiavari n. 15, 08.30/13.30

tel. 0521219566

COME

Accesso libero

COSA PORTARE

·      Passaporto O Carta identità O Certificato di identità rilasciato in Consolato

·      4 FOTO

 -> IN PRESENZA DI FIGLI MINORI: 

Certificato di nascita O documentazione che attesta adozione, affidamento, tutela del minore

-> Passaporti O documenti di identità del minore.

In assenza della documentazione di cui sopra: richiesta inserimento nel passaporto del minore a carico presso Ambasciata / Consolato

ESITO

La Questura rilascia al momento della presentazione delle richiesta cedolino e codice fiscale alfanumerico. Successivamente consegna Permesso di soggiorno per protezione temporanea.

NOTE

DURATA  del Permesso di soggiorno per protezione temporanea:

-        ha validità fino al 4 Marzo 2023 (durata di 1 anno a partire dal 4 Marzo 2022)

-        è in formato elettronico

RINNOVO del Permesso di soggiorno per protezione temporanea:

Il permesso di soggiorno può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. (Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell’Unione Europea)

REVOCA

Il permesso di soggiorno di cui al presente comma perde efficacia ed è revocato, anche prima della sua scadenza, in conseguenza dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione Europea della predetta decisione di cessazione della protezione temporanea.

ATTIVITA' CONSENTITE

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea consente al titolare:

·         l’accesso all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale,

·         l'accesso al mercato del lavoro;

·         l'accesso allo studio, ferme restando le disposizioni di maggior favore per il diritto allo studio, applicabili in ragione dell’articolo 38 del TUI, dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n, 142, nonché dell’articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

RAPPORTI CON LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

·         Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare in qualsiasi momento richiesta di protezione internazionale o protezione speciale.

·         L’esame e la decisione della domanda di protezione internazionale ovvero della protezione speciale, presentata dal titolare del permesso di soggiorno per protezione temporanea, sono differiti alla cessazione della protezione temporanea.

·         La domanda di protezione internazionale o di protezione speciale presentata in Italia da persona avente diritto alla protezione temporanea, non preclude la possibilità di presentare la domanda di protezione temporanea.

·         In caso di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, il questore ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale  o speciale ai fini del differimento dell'esame.

·         Il riconoscimento della protezione internazionale o speciale preclude l’accesso al beneficio della protezione temporanea

·         L’esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilità della presentazione di una domanda di protezione internazionale

·         Nei casi di esclusione della protezione temporanea di cui al comma 1, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale non è adottato quando è stata presentata domanda di protezione internazionale ovvero nelle ipotesi previste dall’articolo 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, del TUI

Normativa/fonti di riferimento:

·      Direttiva 2001/55/CE del Consiglio

·      Circolare  N.400 B/2022/IDiv/ISez (Ministero interno Dip. Pubblica sicurezza)  

·      Regolamento CE n.1030/2002



4. RICHIESTA di PROTEZIONE INTERNAZIONALE o PROTEZIONE SPECIALE

Status di rifugiato (artt. 7- 13 Dlgs 251/2008 ): concesso alle vittime di Persecuzione politica per motivi di: razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale, opinione politica

Tra gli atti di persecuzione di cui all’art. 7 dlgs n.251/2007 figurano:

  • azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2 (crimini di pace, di guerra e contro l’umanità)
  • azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale (disertori, renitenti alla leva e obiettori di coscienza)
  • atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (vittime di tratta, bambini soldato)

Protezione sussidiaria – artt. 14-18 Dlgs 251/2008

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

  • la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
  • la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Protezione Speciale

Coloro che non hanno i requisiti per accedere alla protezione temporanea e alla protezione internazionale possono richiedere un permesso di soggiorno per protezione speciale in presenza di:

  • rischio di subire tortura e trattamenti inumani e degradanti in casi di rimpatrio in ucraina
  • rischio di subire una violazione della vita privata e familiare in caso di rimpatrio in Ucraina

-> L'UCRAINA NON E' PIU' PAESE DI ORIGINE DEFINITO SICURO

Con la Circolare del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale del 12/3/2022, fino al 31/12/2022 è sospesa l'applicazione all'Ucraina della definizione di paese di origine sicuro. Pertanto, le istanze di protezione internazionale dei richiedenti asilo ucraini verranno esaminate tramite la procedura ordinaria.  

QUANDO

Entro 90 giorni dall’arrivo in Italia o entro la scadenza del Permesso di soggiorno per protezione temporanea (4 Marzo 2023)

DOVE

Nella provincia di Parma:

-        Presso lo Sportello Provinciale Asilo (PARMA)

-        Presso gli Sportelli Immigrazione Asilo e Cittadinanza (provincia di Parma)

SCOPRI DOVE SONO GLI SPORTELLI

COME

Accesso tramite appuntamento telefonico: chiamare lo 0521 522080

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

COSA PORTARE

à indicazioni a Sportello

MODULISTICA

à indicazioni a Sportello



5. RICHIESTA DI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Permesso di soggiorno per “coesione familiare” ex art. 30 T.U.I.

Beneficiari (ART.29 TUI):

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

à Vista l’emergenza si ovvierà all’idoneità all’alloggio e alla legalizzazione dei documenti di dimostrazione di parentela.

Permesso di soggiorno per “motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett c) T.U.I., parente di cittadino italiano entro il secondo grado

Beneficiari (ART. 2 d.VO 30/2007)

  • il coniuge
  • il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera

QUANDO

Entro 90 giorni dall’arrivo in Italia o entro la scadenza del Permesso di soggiorno per protezione temporanea (4 Marzo 2023)

DOVE

Nella provincia di Parma:

-        Presso lo Sportello Provinciale Asilo (PARMA)

-        Presso gli Sportelli Immigrazione Asilo e Cittadinanza (provincia di Parma)

SCOPRI LA RETE DEGLI SPORTELLI

COME

Accesso tramite appuntamento telefonico: chiamare lo 0521 522080

Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

COSA PORTARE

à indicazioni a Sportello

MODULISTICA

à indicazioni a Sportello



6. AGGIORNAMENTI IN TEMA DI SANATORIA E LA DOMANDA DI CITTADINANZA

Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda di emersione ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e per i quali il relativo procedimento è ancora in fase di definizione, è consentito uscire e fare rientro nel territorio nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari.

I cittadini ucraini che hanno presentato istanza dopo il 24 febbraio 2022 per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, sono esonerati dall’esibizione dell’atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell’istanza.



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“EMERGENZA UCRAINA”
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