Alloggi pubblici e contributi: incostituzionale chiedere documenti aggiuntivi ai soli stranieri
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Nei giorni scorsi la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza molto importante che è passata un po’ sotto silenzio. La corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 , comma 1bis della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 1/2016 nella parte in cui prevede che i cittadini stranieri debbano presentare documenti aggiuntivi attestanti l’assenza di proprietà di alloggi nei paesi di origine e di provenienza, diversi e aggiuntivi rispetto a quelli che devono presentare i cittadini italiani.
Finisce così la lunga battaglia condotta dalla regione Friuli Venezia Giulia contro i cittadini stranieri mediante la richiesta di documenti aggiuntivi per avere contributi regionali per pagare l’affitto o per accedere agli alloggi pubblici.
Nel corso del lungo contenzioso erano già intervenute numerose decisioni favorevoli da parte dei tribunali già prima di questa sentenza (ad oggi almeno una ventina, con rilevanti spese a carico della finanza regionale). A seguito di ciò, la regione Friuli Venezia Giulia era stata obbligata a modificare il regolamento regionale già lo scorso anno, ma aveva comunque impugnato tutte le sentenze in appello e in Corte di Cassazione. Oggi tutti questi giudizi devono considerarsi definitivamente risolti.
La sentenza, pur derivando da una causa nella quale si discuteva del solo “contributo affitti”, riguarda una norma che trova applicazione anche all’accesso all’abitazione che quindi già ora deve essere garantito in modo paritario a tutti gli stranieri.
Va sottolineato, infine, che sebbene la decisione della Corte costituzionale sia stata assunta nei confronti di persone straniere titolari di permesso di lungo periodo (cioè il permesso a tempo indeterminato), essa rechi argomentazioni estensibili anche a chi è titolare di altri permessi come quello per famiglia o per lavoro per i quali il diritto dell’Unione europea prevede una disposizione del tutto analoga a quella applicabile ai soggiornanti di lungo periodo.
QUI L'ARTICOLO DELL'ASGI E LA SENTENZA